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Pubblicato in Sport, Turismo
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19/01 2009

Il decalogo dello sciatore

I Carabinieri sulle piste

I Carabinieri sulle piste

Lo sci è uno sport affascinante, ma può diventare pericoloso se non si rispettano delle norme di comportamento che sono state ratificate anche da leggi. Nel 2005 un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha integrato una precedente legge del 2003 che prevede ad esempio l’obbligo di indossare il casco per tutti i ragazzi fino a 14 anni, pena una multa da 30 a 150 euro.

DECALOGO DELLO SCIATORE

1. RISPETTO DEGLI ALTRI – Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.

2. PADRONANZA DELLA VELOCITÀ E DEL COMPORTAMENTO – Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all’intensità’ del traffico.

3. SCELTA DELLA DIREZIONE – Lo sciatore a monte che ha la passibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. SORPASSO – Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

5. IMMISSIONE ED INCROCIO
– Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.

6. SOSTA – Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.

7. SALITA – In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.

8. RISPETTO DELLA SEGNALETICA – Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l’obbligo del casco per i minori di 14 anni.

9. SOCCORSO – Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

10. IDENTIFICAZIONE – Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 299 del 24 dicembre 2005, sulla segnaletica e sul “decalogo dello sciatore”.
Lgge n. 363/2003 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” approvata a dicembre del 2003.

* Campi obbligatori

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